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Colonnine di Ricarica: il rating è un requisito premiale

Colonnine Di Ricarica: Il Rating è Un Requisito Premiale

 

Il Ministero della Transizione Ecologica, con il Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo da 90 Milioni di euro, istituito con il “Decreto Agosto” – Legge 126/2020. I contributi del Fondo sono destinati a professionisti e imprese che prevedono di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Al momento non sono ancora stati pubblicati i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

 

Quali vantaggi per chi possiede il Rating di Legalità?

Il DM 25 agosto 2021, all’articolo 2 “Finalità dell’intervento”, comma 5, riserva una quota corrispondente al 5% delle risorse stanziate per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica (di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00) alle imprese che, alla data della domanda di contributo, siano in possesso del Rating di Legalità.

 

Quali sono le risorse?

Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari sono percentualmente così ripartite:

  • 80% > per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 000,00 da parte di imprese;
  • 10% > per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 000,00 da parte di imprese;
  • 10% > per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

 

Chi sono i beneficiari?

Potranno beneficiare del contributo le imprese che, alla data di concessione che alla data di erogazione del suddetto contributo, abbiano i seguenti requisiti:

  • sede nel territorio italiano;
  • iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non presentino una situazione di difficoltà (come definita dal regolamento di esenzione);
  • iscritte presso INAIL o INPS, con una posizione contributiva regolare (risultante dal DURC);
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
  • non abbiano beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse dal presente Decreto, possano superare i massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non abbiano richiesto e/o ricevuto alcun altro contributo pubblico per le spese oggetto del contributo di cui al presente Decreto;
  • non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • siano in regola con la restituzione di somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni.[1]

 

Per quanto riguarda i professionisti, anch’essi potranno beneficiare del contributo se, alla data di concessione che alla data di erogazione del suddetto contributo, presentino una serie di requisiti:

  • presentino, nell’ultima dichiarazione IVA, un volume di affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo;
    • Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00;
  • non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto, ma senza che abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • siano in regola con tutti gli obblighi fiscali e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • non abbiano ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.[2]

 

Ulteriori adempimenti

Oltre ai requisiti appena menzionati, il Decreto richiede ai soggetti beneficiari ulteriori adempimenti menzionati all’articolo 10 del Decreto.

Coloro che usufruiranno del contributo dovranno impegnarsi a mantenere l’infrastruttura di ricarica fino a 5 anni dall’erogazione dello stesso. Dovranno inoltre consentire, in qualsiasi momento in fase del procedimento, lo svolgimento dei controlli ed ispezioni disposti dal Ministero o da Invitalia, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo.

Tutte le informazioni che verranno richieste al soggetto beneficiario dovranno essere corrisposte ed inoltre tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa dovrà essere disponibile in occasione delle verifiche, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della concessione del finanziamento.

 

Spese ammissibili

Ulteriormente alle spese inerenti alla costruzione di infrastrutture di ricarica, sono ammissibili al contributo le spese per impianti elettrici, opere edili strettamente necessarie, impianti e dispositivi per il monitoraggio. Per queste ultime spese è disposto all’articolo 12 del Decreto un massimale ammissibile di costo.

 

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[1] Articolo 4 “Imprese beneficiarie”, Decreto 25 agosto 2021 “Erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)”.

[2] Articolo 5 “Professionisti beneficiari”, Decreto 25 agosto 2021 “Erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)”.

 

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