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Il contrasto alla corruzione migliora il Rating

Il Rating di Legalità, che l’AGCM assegna alle imprese richiedenti in possesso di determinate caratteristiche, corrisponde a un punteggio attribuito da una commissione di valutazione, che parte da un minimo di una stelletta, come statuisce l’Art. 2 del Regolamento emesso dall’Autorità Antitrust.
L’Art. 3 – valutazione dei requisiti, elenca invece tutti i requisiti necessari ad accrescere il punteggio base iniziale, fino a raggiungere il massimo di 3 stellette: il punteggio massimo si ottiene dimostrando il possesso dei requisiti base (1 stella) e di almeno 6 condizioni aggiuntive, ognuna corrispondente ad un +, ed ogni tre + equivalgono ad una stelletta.

In realtà, le condizioni aggiuntive previste dall’art. 3 sono otto:

  • il rispetto dei contenuti del protocollo di legalità sottoscritto dal ministero dell’Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012 (e successive versioni) e delle linee guida che ne costituiscono attuazione; del protocollo di legalità sottoscritto dal ministero dell’Interno e dall’Alleanza delle cooperative italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori protocolli che verranno sottoscritti dal ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle prefetture e dalle associazioni di categoria;

  • l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge (2.999,00 euro);

  • adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  • adozione di processi volti a garantire forme di Corporate social responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

  • iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

  • adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o previsione di clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;

  • adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

  • denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal regolamento (commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori) da cui sia scaturito un procedimento penale con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, ossia non sia stata richiesta l’archiviazione del procedimento.

 
Il possesso di questi requisiti necessari ad incrementare il punteggio deve essere attestato mediante autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’impresa. Le dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate, anche penalmente, ai sensi di legge.
La normativa anticorruzione, richiamata fra i requisiti, permette all’ente che si è dotato di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, di ottenere un “+”, rispetto al punteggio base. Non  ci sono indicazioni specifiche al riguardo, se non la necessità di precisare, in fase di compilazione del formulario, la tipologia di modello adottato dalla società.
I modelli organizzativi utili a contrastare la corruzione possono essere di due tipologie:

La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonchè gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Tra i reati presupposto individuati dal Dlgs 231/2001 sono, infatti, richiamati i reati contro la Pubblica amministrazione e, nello specifico:

  • concussione (articolo 317 Codice penale);
  • corruzione per l’esercizio della funzione (articolo 318 Codice penale);
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 Codice penale);
  • corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter Codice penale);
  • induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319quater);
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 Codice penale);
  • pene per il corruttore (articolo 321 Codice penale);
  • istigazione alla corruzione (articolo 322 Codice penale);
  • peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322 bis del Codice penale).

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex 231, tra i vari documenti di cui si compone, dovrebbe possedere una parte speciale volta a prevenire il rischio di commissione dei suddetti reati.
La legge 190/2012 è destinata a tutte le Pubbliche amministrazioni e, come previsto dal successivo Piano nazionale anticorruzione, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Obiettivo della legge 190 è prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalita nella pubblica amministrazione.
Il sistema preventivo si articola su due livelli: nazionale e periferico. Il primo è rappresentato dal Piano nazionale anticorruzione (Pna), volto a individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione a livello nazionale. Il livello periferico coincide con il Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc), che vuole individuare, mediante l’analisi dell’organizzazione e delle regole di funzionamento dell’ente, il “rischio di corruzione” e contrastarlo attraverso l’implementazione di misure di prevenzione per ridurre la possibilità di comportamenti illeciti. Il sistema delineato dalla legge 190 mira, dunque, a prevenire gli eventi corruttivi e non solo a punirli.
La predisposizione di questi strumenti in azienda, consente ai richiedenti di ottenere un + aggiuntivo che li avvicina all’obiettivo del massimo punteggio per il Rating di Legalità.
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