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Nuovo Regolamento attuativo per il Rating di Legalità

Nuovo Regolamento Attuativo Per Il Rating Di Legalità

Comunichiamo che in data 20 ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità”, emanato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM.

 

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA’?

  1. Per quanto riguarda i reati ostativi, sono stati aggiunti tre nuovi reati, quali: trasferimento fraudolento di valori, usura e bancarotta fraudolenta. 
  2. Sono poi presi in considerazione anche gli amministratori delle società controllanti, sia in carica che cessati l’anno precedente la richiesta di Rating, nell’eventualità che ci siano. 
  3. Sono stati maggiormente esplicitati, all’art. 7 del Regolamento, gli obblighi informativi per le imprese richiedenti o dotate di Rating nei confronti dell’AGCM.

 

FOCUS SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Voglio focalizzarmi su questo tema perché, se hai ottenuto il Rating di Legalità, è un aspetto molto importante.

Il nuovo regolamento all’art. 7, specifiche che è necessario comunicare all’Autorità che rilascia il Rating:

  • gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2 e quelli di cui all’art. 6, commi 6 e 7, la perdita di requisiti premiali di cui all’art. 3, comma 2, nonché l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell’impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti.
  • le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

 

COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTANO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI?

L’art. 7  esplicita che:

  • La violazione degli obblighi di comunicazione determina la revoca del Rating […] a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione.
  • La mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo.

 

COME FARE?

Raccomandiamo molta attenzione e puntualità nella comunicazione delle sopraindicate variazioni, che possono incorrere nell’impresa, entro i tempi stabiliti per non incorrere nelle penalità esplicitate.


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